Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Copertura  effetti  finanziari  negativi  mediante   utilizzo   delle
  maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge n. 186 del 2014. 
 
  1. All'articolo  1,  comma  632,  terzo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «misure di deroga,» e'  inserito  il  seguente
periodo: «alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi  si
provvede,  per  l'anno  2015,  con  le  maggiori   entrate   di   cui
all'articolo 1 della  legge  15  dicembre  2014,  n.  186,  attestate
dall'Agenzia  delle  entrate  nel  medesimo  anno  sulla  base  delle
richieste di accesso alla procedura di collaborazione  volontaria  di
cui alla medesima legge 15 dicembre 2014,  n.  186,  acquisite  dalla
medesima Agenzia, che, pertanto, sono iscritte in bilancio;»; 
    b) conseguentemente,  dopo  le  parole:  «con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono soppresse le
parole: «, da adottare entro il 30 settembre 2015,»; 
    c) conseguentemente  nell'ultimo  periodo,  penultima  parte,  la
data: «2015» e' sostituita dalla data: «2016» e la cifra: «1.716»  e'
sostituita dalla cifra: «728». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  632  dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2015), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "632. L'efficacia delle disposizioni di  cui  al  comma
          629, lettera a),  numero  3),  capoverso  d-quinquies),  e'
          subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione
          europea, di una misura di deroga  ai  sensi  dell'art.  395
          della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28  novembre
          2006, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al
          comma 629, lettera b), nelle more del  rilascio,  ai  sensi
          dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura  di
          deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea,  trovano
          comunque  applicazione  per  le  operazioni  per  le  quali
          l'imposta sul valore aggiunto e' esigibile a partire dal 1°
          gennaio 2015. In caso di mancato  rilascio  delle  suddette
          misure di  deroga,  alla  copertura  dei  relativi  effetti
          finanziari negativi si provvede, per l'anno  2015,  con  le
          maggiori entrate di cui all'art. 1 della legge 15  dicembre
          2014, n. 186,  attestate  dall'Agenzia  delle  entrate  nel
          medesimo anno sulla base delle richieste  di  accesso  alla
          procedura di collaborazione volontaria di cui alla medesima
          legge 15 dicembre 2014, n. 186,  acquisite  dalla  medesima
          Agenzia, che, pertanto,  sono  iscritte  in  bilancio;  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli  l'aliquota  dell'accisa  sulla  benzina  e  sulla
          benzina con  piombo,  nonche'  l'aliquota  dell'accisa  sul
          gasolio usato come carburante, di  cui  all'allegato  I  al
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n.  504,  e  successive  modificazioni,  sono
          aumentate in misura tale da  determinare  maggiori  entrate
          nette non inferiori a 728 milioni di euro a  decorrere  dal
          2016;  il  provvedimento  e'   efficace   dalla   data   di
          pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e
          dei monopoli.".